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Cittadinanza

PRINCIPI GENERALI

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 01.01.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla Legge n. 91 del 05.12.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

Per maggiori informazioni di carattere generale, clicca qui.

Il genitore italiano di figlio minorenne trasmette automaticamente la propria cittadinanza. A tal fine, deve inviare l’atto di nascita per la sua trascrizione nei registri di Stato Civile. Per maggiori informazioni, si prega di consultare la sezione Stato Civile.

Richieste di informazioni che non sono già presenti in questo sito web potranno essere inoltrate all’indirizzo e-mail cittadinanza.nizza@esteri.it

Si raccomanda quindi di leggere attentamente quanto riportato sul presente sito web e di evitare richieste generiche, alle quali non si potrà assicurare risposta.

Cliccare sulla sezione d’interesse:

  1. MATRIMONIO/UNIONE CIVILE – Come presentare la domanda
  2. MATRIMONIO/UNIONE CIVILE – Come trasferire la domanda
  3. RICONOSCIMENTO PER DISCENDENZA
  4. FILIAZIONE
  5. PERDITA E RIACQUISTO
  6. DOPPIA CITTADINANZA
  7. CITTADINANZA PER DISCENDENZA (CITTADINI FRANCESI)
  8. CASI PARTICOLARI