Il Decreto del 3 giugno 2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, composto di un articolo unico, stabilisce che le agevolazioni di cui trattasi sono fruite dai cittadini dell'Unione Europea, nati successivamente al 1 gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il domicilio, nonchè la residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività e che - alla data del 20 gennaio 2009 - siano in possesso di requisiti tassativamente indicati con riferimento, rispettivamente, ai lavoratori e agli studenti.
In particolare si tratta:
- dei lavoratori con titolo di laurea che hanno risieduto continuativamente per almeno 2 anni in Italia e che negli ultimi 2 o più anni abbiano svolto fuori del proprio Paese d'origine e dell'Italia un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa (cfr. comma 1);
- degli studenti che hanno risieduto continuativamente per almeno 2 anni in Italia e che negli ultimi 2 o piu' anni abbiano conseguito fuori del proprio Paese di origine e dell'Italia un titolo di laurea o una specializzazione post-lauream (cfr. comma 2).
Sono esclusi dalle agevolazioni fiscali i dipendenti della pubblica amministrazione nonchè delle imprese di diritto italiano, titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato i quali, in forza di tale rapporto, svolgano all'estero la loro attività lavorativa (cfr. comma 3).
RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA
2012-04-30

Maeci