{"id":2937,"date":"2025-08-13T15:22:24","date_gmt":"2025-08-13T13:22:24","guid":{"rendered":"https:\/\/consnizza.esteri.it\/?page_id=2937"},"modified":"2026-03-04T12:15:03","modified_gmt":"2026-03-04T10:15:03","slug":"cittadinanza-per-discendenza-cittadini-francesi-e-cittadini-non-francesi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consnizza.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza-2\/cittadinanza-per-discendenza-cittadini-francesi-e-cittadini-non-francesi\/","title":{"rendered":"Cittadinanza per discendenza (cittadini francesi e cittadini non francesi)"},"content":{"rendered":"<p>Il Consolato Generale d\u2019Italia a Nizza \u00e8 l\u2019autorit\u00e0 competente in materia di riconoscimento di cittadinanza italiana <em>iure sanguinis<\/em>, ossia per discendenza da un genitore anche adottivo o da un\/a nonno\/a italiani, per le persone che risiedono nei seguenti dipartimenti della regione Provence Alpes C\u00f4te d\u2019Azur: <strong>04<\/strong> Alpes-de-Haute-Provence, <strong>05<\/strong> Hautes-Alpes, <strong>06<\/strong> Alpes-Maritimes.<\/p>\n<h4><strong><u>QUADRO NORMATIVO<\/u><\/strong><\/h4>\n<p>La <strong>Legge 5 febbraio 1992, n. 91<\/strong> &#8211; Legge sulla cittadinanza italiana &#8211; \u00e8 stata recentemente novellata dal <strong>Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo 2025<\/strong>, convertito con modificazioni dalla <strong>Legge 23 maggio 2025, n. 74<\/strong>, che ha introdotto modifiche significative al riconoscimento della cittadinanza <em>iure sanguinis<\/em>.<\/p>\n<p>Le nuove disposizioni, in vigore dal 24 maggio 2025, non hanno introdotto nuove modalit\u00e0 di attribuzione della cittadinanza il cui presupposto resta la prova dell\u2019assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza italiana, ma, in virt\u00f9 dell\u2019art. 3-bis della Legge 91\/1992, hanno sancito importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza da una generazione all\u2019altra.<\/p>\n<p>In particolare \u00e8 stata sottoposta a condizioni la trasmissione della cittadinanza italiana per filiazione a chi sia nato all\u2019estero e sia in possesso di un\u2019altra cittadinanza (per informazioni sulla registrazione di un figlio minore nato in Francia <a href=\"https:\/\/consnizza.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/nascita\/\"><u>clicca qui<\/u><\/a>.<\/p>\n<p>In virt\u00f9 del nuovo quadro normativo, \u00e8 riconosciuto cittadino italiano <em>iure sanguinis<\/em>, ossia sin dalla nascita, chi rientri in una delle seguenti fattispecie:<\/p>\n<ol>\n<li>il richiedente <strong>nato in Italia<\/strong> in qualsiasi data;<\/li>\n<li>il richiedente che ha <strong>esclusivamente la cittadinanza italiana<\/strong>, ossia che non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza;<\/li>\n<li>il richiedente che rientra in <strong>uno dei casi elencati<\/strong> nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell\u2019<strong> 3-bis <\/strong>della Legge 91\/1992.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Pertanto, alle persone\u00a0nate in Italia o che siano in possesso della sola cittadinanza italiana (cfr. superiori punti 1 e 2) continuer\u00e0 a trovare applicazione il principio rimasto immutato dello <em>ius sanguinis<\/em> secondo cui il figlio di padre italiano o di madre italiana \u00e8 automaticamente riconosciuto cittadino alla nascita, ai sensi dell\u2019art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 91\/1992.<\/p>\n<p>Invece, le persone che sono nate all\u2019estero in qualsiasi data, anche anteriore all\u2019entrata in vigore della nuova normativa, e sono in possesso di altra cittadinanza (cfr. superiore punto 3) potranno presentare domanda per il riconoscimento della cittadinanza <em>italiana iure sanguinis<\/em> soltanto se sussiste una delle condizioni previste dal richiamato <strong>art. 3-bis<\/strong> della Legge 91\/1992:<\/p>\n<ul>\n<li>un <strong>genitore<\/strong> o adottante o un\/a <strong>nonno<\/strong>\/<strong>a<\/strong> possiede\u00a0\u2013 o possedeva al momento della morte \u2013\u00a0<strong>esclusivamente la cittadinanza italiana<\/strong>. Il possesso della sola cittadinanza italiana in capo all\u2019ascendente deve essere provato dal richiedente con riferimento al momento della nascita del richiedente stesso o, se l\u2019ascendente \u00e8 deceduto prima della nascita del richiedente, al momento della morte;<\/li>\n<li>un genitore o adottante cittadino italiano \u00e8 stato <strong>residente in Italia<\/strong> per almeno <strong>due anni continuativi<\/strong>, successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana, prima della data di nascita o di adozione del figlio. Non rileva la residenza in Italia prima dell\u2019acquisto della cittadinanza italiana, n\u00e9 la residenza in Italia del genitore straniero.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana spedite o pervenute in Consolato dopo le ore 23:59 del 27 marzo 2025 sono trattate ai sensi della nuova normativa sopra descritta<\/strong><strong>.<\/strong> Viceversa, come previsto dall\u2019art. 3-bis della Legge 91\/1992, <strong>restano<\/strong> disciplinate dalla <strong>normativa vigente al 27 marzo 2025<\/strong> (ossia quella anteriore all\u2019entrata in vigore della nuova normativa, avvenuta il 24 maggio 2025), le domande complete della necessaria documentazione che sono state presentate a questo Consolato Generale <strong>entro le 23:59 del 27 marzo 2025<\/strong>.<\/p>\n<p>Il procedimento per l\u2019accertamento del possesso della cittadinanza italiana sar\u00e0 concluso\u00a0entro <strong>trentasei mesi<\/strong>, come stabilito dall\u2019art. 1, comma 7 della Legge 19\/01\/2026, n. 11, pubblicata in G.U. n. 28 del 04\/02\/2026. Il termine per la conclusione del procedimento instaurato con domanda presentata prima dell\u2019entrata in vigore della Legge 11\/2026 sar\u00e0 concluso\u00a0entro <strong>730 giorni<\/strong>, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17\/01\/2014, pubblicato in G.U. n. 64 del 18\/03\/2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">***<\/p>\n<h4><strong><u>DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA<\/u><\/strong><\/h4>\n<p>Le fattispecie, sopra viste, in cui pu\u00f2 essere presentata la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana <em>iure sanguinis<\/em>, sono le seguenti:<\/p>\n<ol>\n<li>il richiedente \u00e8 <strong>nato in Italia<\/strong> in qualsiasi data;<\/li>\n<li>il richiedente ha <strong>esclusivamente la cittadinanza italiana<\/strong>, ossia non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza;<\/li>\n<li>il richiedente rientra in <strong>uno dei casi elencati<\/strong> nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell\u2019<strong> 3-bis <\/strong>della Legge 91\/1992.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per quanto riguarda le fattispecie di cui al superiore punto 3, il nuovo <strong>art. 3-bis<\/strong> della Legge 91\/1992 prevede quanto segue:<\/p>\n<ul>\n<li>un<strong> genitore<\/strong> (<strong>anche adottivo<\/strong>) o un\/a <strong>nonno<\/strong>\/<strong>a<\/strong> possiede\u00a0\u2013 o possedeva al momento della morte \u2013\u00a0<strong>esclusivamente la cittadinanza italiana<\/strong>. Il possesso della sola cittadinanza italiana da parte dell\u2019ascendente deve essere provato dal richiedente con riferimento al momento della nascita del richiedente stesso o, se l\u2019ascendente \u00e8 deceduto prima della nascita del richiedente, al momento della morte.<\/li>\n<li>un genitore o adottante cittadino italiano \u00e8 stato <strong>residente in Italia<\/strong> per almeno <strong>due anni continuativi<\/strong> successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio. Non rilevano la residenza in Italia dell\u2019interessato prima dell\u2019acquisto della cittadinanza italiana, n\u00e9 la residenza in Italia del genitore straniero.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per tutte le fattispecie di domanda di cittadinanza <em>iure sanguinis<\/em> sopra viste, l\u2019interessato dovr\u00e0 fornire la documentazione prevista dalla <strong>Circolare K.28.1 dell\u20198 aprile 1991<\/strong> (\u201c<em>Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano<\/em>\u201d) del Ministero dell\u2019Interno, tenuto conto degli specifici adattamenti richiesti a seconda del Paese di provenienza del documento e delle specificit\u00e0 delle due ipotesi di cui <strong>all\u2019art.<\/strong> <strong>3-bis<\/strong> della Legge 91\/1992, ossia:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Copia integrale<\/strong> oppure <strong>Estratto<\/strong> dell<strong>\u2019atto di nascita completo di annotazioni dell\u2019avo italiano <\/strong>(nonno\/a o genitore, a seconda del caso) emigrato all\u2019estero rilasciato dal <strong>Comune italiano<\/strong> ove egli nacque. Se l\u2019avo italiano \u00e8 nato in Francia o in altro Paese estero, \u00e8 necessario produrre la copia integrale dell\u2019<strong>atto di nascita <\/strong>rilasciato dalla <strong>Francia o dal diverso Paese estero e <\/strong>l\u2019<strong>estratto plurilingue <\/strong>dell\u2019atto di nascita rilasciato dalla Francia o dal Paese estero se anch\u2019esso, come la Francia, \u00e8 firmatario della Convenzione di Vienna del 1976 relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile; si rammenta che la copia integrale dell\u2019atto di nascita straniero dovr\u00e0 essere munita di traduzione ufficiale in lingua italiana (effettuata da <em>traducteur agr\u00e9\u00e9<\/em> in Francia se il documento \u00e8 stato rilasciato dalla Francia oppure da traduttore ufficiale del Paese di redazione del documento; in alternativa, potr\u00e0 essere presentata una traduzione giurata in Italia, ossia effettuata da un traduttore che abbia prestato giuramento presso un Tribunale italiano) certificata conforme all\u2019originale;<\/li>\n<li><strong>Copia integrale<\/strong> dell\u2019<strong>atto di decesso<\/strong> corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana se formato all\u2019estero, e <strong>estratto plurilingue<\/strong> dell\u2019atto di decesso dell\u2019<strong>avo italiano <\/strong>se rilasciato dalla Francia o dagli altri Paesi firmatari della Convenzione di Vienna del 1976 (se deceduto);<\/li>\n<li><strong>Atti di nascita<\/strong>, corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana se formati all\u2019estero, oppure emessi in formato plurilingue se rilasciati dalla Francia o dagli altri Paesi firmatari della Convenzione di Vienna del 1976, di tutti i <strong>discendenti<\/strong> dell\u2019avo in linea retta, compreso l\u2019atto di nascita della persona che presenta la domanda di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li><strong>Copia integrale <\/strong>dell\u2019<strong>atto di matrimonio <\/strong>dell\u2019<strong>avo italiano <\/strong>(nonno\/a o genitore, a seconda del caso) emigrato all\u2019estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all\u2019estero oltre all\u2019<strong>estratto in formato plurilingue<\/strong> se rilasciato dalla Francia o dagli altri Paesi firmatari della Convenzione di Vienna del 1976;<\/li>\n<li><strong>Copia integrale<\/strong> degli <strong>atti di matrimonio<\/strong> dei <strong>discendenti<\/strong> dell\u2019avo italiano in linea retta, ossia i genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana muniti di traduzione ufficiale italiana se formati all\u2019estero oltre all\u2019<strong>estratto in formato plurilingue <\/strong>se rilasciato dalla Francia o dagli altri Paesi firmatari della Convenzione di Vienna del 1976;<\/li>\n<li><strong>Certificato<\/strong> rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l\u2019<strong>avo italiano <\/strong>a suo tempo emigrato dall\u2019Italia <strong>non acquist\u00f2 la cittadinanza<\/strong> dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell\u2019ascendente dell\u2019interessato;<\/li>\n<li><strong>Certificato<\/strong> rilasciato dalla competente Autorit\u00e0 consolare italiana attestante che n\u00e9 gli ascendenti in linea diretta n\u00e9 la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano <strong>mai rinunciato<\/strong> ai termini dell\u2019art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;<\/li>\n<li><strong>Certificato di cittadinanza francese (<em>certificat de nationalit\u00e9 fran\u00e7aise<\/em> &#8211; CNF)<\/strong> del <strong>richiedente<\/strong> se entrambi i genitori sono italiani; tale certificato dovr\u00e0 essere richiesto al <em>Tribunal d\u2019Instance<\/em> del proprio luogo di residenza; se, invece, la cittadinanza francese \u00e8 stata acquisita per filiazione potr\u00e0 essere prodotta copia del documento d\u2019identit\u00e0 francese del genitore francese; se il richiedente possiede altra cittadinanza diversa da quella francese, sar\u00e0 necessario produrre <strong>Attestato di possesso della cittadinanza straniera<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Certificato anagrafico storico relativo ai periodi di residenza dell\u2019avo in Italia <\/strong>rilasciato dal o dai Comune\/i italiani di residenza (<strong>solo per i casi che rientrino nell\u2019applicazione dell\u2019art. 3-bis<\/strong> <strong>della Legge 91\/1992 <\/strong>sopra esaminato);<\/li>\n<li><strong>Certificato<\/strong> di <strong>residenza<\/strong> o <strong>altra documentazione idonea<\/strong> a dimostrare la residenza del richiedente nella circoscrizione consolare di Nizza (a titolo esemplificativo: lettera proveniente da Assurance maladie, Mutuelle, CAF, banche, assicurazioni, Tr\u00e9sor public, P\u00f4le emploi oppure fatture, bollette, lettere provenienti da enti di gestione delle forniture di elettricit\u00e0, gas o telefono fisso).<\/li>\n<\/ul>\n<p>I documenti formati all\u2019estero in Paesi diversi dalla Francia e dai Paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 che sopprime la necessit\u00e0 di legalizzazione o di altre formalit\u00e0 equivalenti tra gli Stati contraenti, devono essere accompagnati dalla traduzione ufficiale in italiano e\/o <strong>legalizzazione<\/strong>\/<strong>apostille<\/strong> secondo quanto previsto per il rispettivo Paese (si invita a consultare il sito web della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente).<\/p>\n<p>Si raccomanda di consultare il sito Internet dell\u2019Ufficio consolare italiano presente nel Paese di immigrazione del genitore o del\/la nonno\/a italiano al fine di riunire i documenti necessari. Ogni Paese presenta specificit\u00e0 che non possono essere riportate integralmente in questa sezione del sito del Consolato Generale d\u2019Italia a Nizza. La lista dei documenti sopra indicati \u00e8 a titolo indicativo e non esaustivo.<\/p>\n<p><strong>Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.<\/strong><\/p>\n<h6><\/h6>\n<h6><strong>COME PROVARE LA NON NATURALIZZAZIONE FRANCESE<\/strong><\/h6>\n<p>Come pi\u00f9 diffusamente indicato nel successivo paragrafo PRECISAZIONI, in Francia vige il principio dello <em>ius soli<\/em> condizionale, ossia condizionato a determinati criteri: se i genitori non sono cittadini francesi, l\u2019acquisto della cittadinanza francese non \u00e8 automatico al momento della nascita del figlio su suolo francese. Pertanto, a<strong>l fine di poter accertare la continuit\u00e0 nel possesso della cittadinanza italiana e di poter, dunque, verificare che non vi siano state interruzioni nella trasmissione della cittadinanza italiana da una generazione all\u2019altra, il richiedente dovr\u00e0 trasmettere l\u2019ulteriore documentazione di seguito elencata.<\/strong> <strong>In alternativa tra loro, <\/strong>costituiscono valida prova della mancata acquisizione della cittadinanza francese da parte dell\u2019avo italiano:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Certificato di non naturalizzazione dell\u2019avo italiano<\/strong>, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana che attesti il<strong> non acquisto della cittadinanza francese da parte dell\u2019avo italiano; <\/strong>a tal fine si potr\u00e0 richiedere la prova della non esistenza di un decreto di naturalizzazione a proprio nome o a nome dell\u2019ascendente, all\u2019autorit\u00e0 competente francese:<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>ARCHIVES NATIONALES, Direction des Publics<\/em><\/p>\n<p><em>59, Rue Guynemer<\/em><\/p>\n<p><em>93383 PIERREFITTE-SUR-SEINE<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>La risposta negativa rilasciata dal Service central d&#8217;\u00e9tat civil de Nantes (SCEC), quanto alla trascrizione dell\u2019atto di nascita italiano in Francia<\/strong> <strong>relativo all\u2019avo italiano<\/strong>, nato in Italia, che abbia contratto matrimonio in Francia. A tal fine l\u2019interessato potr\u00e0 trasmettere all\u2019autorit\u00e0 consolare la risposta negativa quanto alla trascrizione dell\u2019atto di nascita dell\u2019ascendente italiano fornita dalla competente autorit\u00e0 francese:<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>SERVICE CENTRAL D\u2019ETAT CIVIL DE NANTES<\/em><\/p>\n<p><em>11 Rue de la Maison Blanche<\/em><\/p>\n<p><em>44100 Nantes<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>L\u2019attestazione rilasciata dalla <em>Mairie<\/em><\/strong> francese relativa all\u2019iscrizione nelle \u201c<strong><em>listes \u00e9lectorales compl\u00e9mentaires<\/em><\/strong>\u201d <strong>da parte dell\u2019avo italiano<\/strong>, ossia le liste elettorali alle quali possono iscriversi i cittadini di un Paese membro dell\u2019Unione Europea che intendano esercitare il proprio diritto di voto alle elezioni municipali in Francia o alle elezioni per i Rappresentanti francesi al Parlamento Europeo.<\/li>\n<\/ul>\n<h6><\/h6>\n<h6><strong>COME PROVARE IL NON ACQUISITO DI CITTADINANZA STRANIERA DIVERSA DA QUELLA FRANCESE<\/strong><\/h6>\n<p>Al fine di dimostrare l\u2019esclusivo possesso della cittadinanza italiana o la non acquisizione di cittadinanza straniera diversa da quella francese, il richiedente potr\u00e0 produrre, alternativamente (a titolo esemplificativo):<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Certificato<\/strong> <strong>negativo di cittadinanza<\/strong>, ossia certificato rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l\u2019<strong>avo italiano <\/strong>a suo tempo emigrato dall\u2019Italia <strong>non acquist\u00f2 la cittadinanza<\/strong> dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell\u2019ascendente dell\u2019interessato;<\/li>\n<li><strong>Certificato di non iscrizione alle liste elettorali del Paese straniero <\/strong>del nominativo relativo all\u2019<strong>ascendente italiano <\/strong>del richiedente (se Paese extra UE) oppure Certificato di iscrizione alle \u201c<em>liste elettorali aggiunte dei cittadini di altri paesi della unione europea<\/em>\u201d, ossia le liste in cui i cittadini UE residenti in Paese UE diverso da quello di cittadinanza, possono chiedere di essere iscritti al fine per esercitare il proprio diritto di voto in occasione delle elezioni del parlamento Europeo oppure alle elezioni amministrative locali.<\/li>\n<\/ul>\n<h6><\/h6>\n<h6><strong>IN CASO DI NATURALIZZAZIONE FRANCESE<\/strong><\/h6>\n<p><strong>In caso di naturalizzazione francese dell\u2019avo italiano, <\/strong>sar\u00e0 necessario produrre, alternativamente:<\/p>\n<ul>\n<li>decreto di naturalizzazione francese (<em>d\u00e9cret de naturalisation<\/em>);<\/li>\n<li>dichiarazione di acquisto della cittadinanza francese;<\/li>\n<li>certificato di cittadinanza francese (<em>certificat de nationalit\u00e9 fran\u00e7aise<\/em> &#8211; CNF), quest\u2019ultimo da richiedere al <em>Tribunal d\u2019Instance<\/em> del proprio luogo di residenza.<\/li>\n<\/ul>\n<h6><\/h6>\n<h6><strong>IN CASO DI CITTADINANZA DI ALTRO PAESE DIVERSO DALLA FRANCIA <\/strong><\/h6>\n<p>In caso di naturalizzazione dell\u2019avo italiano relativa ad altra cittadinanza diversa da quella francese, sar\u00e0 necessario produrre il decreto di naturalizzazione straniera dell\u2019avo italiano rilasciato dalle competenti autorit\u00e0 estere.<\/p>\n<p>In caso di possesso di cittadinanza straniera per cause diverse dalla naturalizzazione, sar\u00e0 necessario presentare l\u2019attestato di possesso della cittadinanza straniera rilasciato dalle competenti autorit\u00e0 estere.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>***<\/strong><\/p>\n<h4><strong><u>COSTI<\/u><\/strong><\/h4>\n<p>Il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne \u00e8 soggetto al pagamento di una percezione consolare che, a decorrere dal 1 gennaio 2025, \u00e8 pari a <strong>600 Euro (art. 7-bis Tabella dei diritti consolari<\/strong> aggiornata ai sensi della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 &#8211; Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1 gennaio 2025). Il pagamento dovr\u00e0 essere effettuato con <strong>bonifico bancario<\/strong> a favore del Consolato Generale d\u2019Italia in Nizza presso Caisse d\u2019Epargne, le cui coordinate sono di seguito indicate:<\/p>\n<p>Codice IBAN: FR76 1831 5100 0008 0111 44922 39<\/p>\n<p>Codice BIC\/SWIFT: CEPAFRPP831<\/p>\n<p>Nella <strong>causale<\/strong> del bonifico dovr\u00e0 essere precisamente indicato quanto segue: nome, cognome e \u201cdomanda cittadinanza iure sanguinis\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>***<\/strong><\/p>\n<h4><strong><u>INVIO DELLA DOMANDA<\/u><\/strong><\/h4>\n<p><a href=\"https:\/\/consnizza.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/modulo-ISTANZA-riconoscimento-cittadinanza-iure-sanguinis.docx\"><u>L\u2019istanza<\/u><\/a> compilata e firmata nonch\u00e9 corredata di tutti i documenti necessari, dovr\u00e0 essere spedita per posta in originale, munita del\u00a0giustificativo del bonifico bancario\u00a0di <strong>600 Euro<\/strong>, al seguente indirizzo:<\/p>\n<p><em>Consolato Generale d\u2019Italia a Nizza<\/em><\/p>\n<p><em>72, boulevard Gambetta<br \/>\n06000 Nice<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tutti i documenti devono essere\u00a0presentati in originale, accompagnati da traduzione in lingua italiana (eseguita da traduttori ufficiali del Paese di rilascio del documento originale oppure eseguita in Italia nella modalit\u00e0 della traduzione giurata),\u00a0e non saranno restituiti.<\/p>\n<p>Gli atti di stato civile emessi in Francia non necessitano di traduzione se rilasciati su modelli plurilingue, ai sensi della convenzione di Vienna del 1976, n\u00e9 di legalizzazione. Anche gli atti rilasciati dalla autorit\u00e0 francesi ai sensi del Regolamento (UE) 2016\/1191 del 6 luglio 2016, muniti di moduli standard plurilingue non necessitano di traduzione n\u00e9 di legalizzazione.<\/p>\n<p>Con riguardo ad eventuali traduzioni e legalizzazioni dei certificati di paesi diversi dalla Francia, si invitano gli interessati a visitare il sito del Consolato italiano competente nel Paese che ha rilasciato il certificato.<\/p>\n<p><strong>La ricerca della documentazione \u00e8 onere esclusivo del richiedente.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Ufficio consolare si riserva di richiedere all\u2019interessato l\u2019esibizione\/il deposito di ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta disamina della domanda di cittadinanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>***<\/strong><\/p>\n<h4><strong><u>PRECISAZIONI <\/u><\/strong><\/h4>\n<p>La domanda sar\u00e0 esaminata sulla base della normativa in materia vigente dal momento dell\u2019emigrazione del genitore italiano o del nonno italiano fino ad oggi (<em>ratione temporis<\/em>) nei Paesi coinvolti (<em>ratione loci<\/em>), ossia in applicazione delle leggi italiane sulla cittadinanza succedutesi nel tempo, delle leggi francesi sulla cittadinanza anch\u2019esse intervenute nel tempo e delle convenzioni internazionali. L\u2019ampiezza e la complessit\u00e0 delle norme in materia di cittadinanza <em>iure sanguinis<\/em> non consentono di rappresentare in questa sede tutti i singoli casi. Tuttavia, si esaminano, a titolo esemplificativo, alcune situazioni ricorrenti nell\u2019ambito delle domande di cittadinanza presentate da richiedenti di nazionalit\u00e0 francese:<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019acquisto volontario della cittadinanza francese da parte di un cittadino italiano ha comportato fino ad una data recente la perdita automatica della cittadinanza italiana, senza che fosse necessaria una espressa rinuncia. La perdita della cittadinanza italiana coinvolge anche i figli minorenni, nonostante questi non abbiano espresso la volont\u00e0 di essere naturalizzati. Ne consegue che se il <strong>nonno\/a<\/strong> o il <strong>genitore italiano<\/strong> si \u00e8 <strong>naturalizzato francese prima della nascita <\/strong>o <strong>durante la minore et\u00e0<\/strong> del discendente successivo, si \u00e8 interrotta la trasmissione della cittadinanza e non si ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. artt 8 e 12 Legge 555\/1912 e Convenzione di Strasburgo 1963)<\/li>\n<li>La donna italiana trasmette la cittadinanza solo a partire dal <strong>01\/01\/1948<\/strong> (a determinate condizioni) e pienamente dal <strong>27\/04\/1983<\/strong>. La donna italiana coniugata con cittadino francese acquistava automaticamente la cittadinanza francese e fino all\u2019<strong>11\/01\/1973 <\/strong>perdeva la cittadinanza italiana. Per maggiori informazioni sulla perdita della cittadinanza avvenuta tra il <strong>01\/01\/1948 e il 11\/01\/1973<\/strong> a seguito di matrimonio con cittadino francese e sul possibile riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza per la donna e per i suoi discendenti, si prega di consultare la sezione di questo sito <strong>CASI PARTICOLARI<\/strong>;<\/li>\n<li>La Francia ha sempre riconosciuto un <strong>diritto del suolo condizionale<\/strong>, cio\u00e8 condizionato a determinati criteri (durata della residenza, luogo di nascita dei genitori, etc.): <strong>se i genitori non sono cittadini francesi, l\u2019acquisto della cittadinanza francese non \u00e8 automatico al momento della nascita su territorio francese<\/strong>. Ne consegue che per accertare la continuit\u00e0 nel possesso della cittadinanza italiana sono necessari documenti che attestino le modalit\u00e0 di acquisto della cittadinanza francese da parte dei discendenti (es: copia del Certificat de nationalit\u00e9 fran\u00e7aise, decreto di naturalizzazione, dichiarazione di acquisto della cittadinanza francese etc.).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il Consolato Generale d\u2019Italia a Nizza \u00e8 l\u2019autorit\u00e0 competente in materia di riconoscimento di cittadinanza italiana iure sanguinis, ossia per discendenza da un genitore anche adottivo o da un\/a nonno\/a italiani, per le persone che risiedono nei seguenti dipartimenti della regione Provence Alpes C\u00f4te d\u2019Azur: 04 Alpes-de-Haute-Provence, 05 Hautes-Alpes, 06 Alpes-Maritimes. 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