{"id":355,"date":"2023-08-22T15:31:48","date_gmt":"2023-08-22T13:31:48","guid":{"rendered":"https:\/\/consnizza.esteri.it\/?page_id=355"},"modified":"2023-08-22T16:09:13","modified_gmt":"2023-08-22T14:09:13","slug":"domande-frequenti-aire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consnizza.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/domande-frequenti-aire\/","title":{"rendered":"Domande frequenti &#8211; AIRE"},"content":{"rendered":"<div>\n<p><strong>E\u2019 obbligatorio iscriversi all\u2019AIRE?<\/strong><\/p>\n<p>Devono iscriversi all\u2019A.I.R.E. i cittadini che trasferiscono la propria residenza all\u2019estero per periodi superiori a 12 mesi. \u00c8 necessario iscriversi entro 90 giorni dal trasferimento all\u2019estero. L\u2019iscrizione pu\u00f2 essere fatta anche successivamente, ma non pu\u00f2 essere retroattiva.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019AIRE deve essere effettuata Online tramite il portale <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">Fast-It<\/a> allegando tutti i documenti richiesti in formato elettronico (si consiglia di scannerizzare i documenti in formato PDF: tale formato permette di inserire in uno stesso file pi\u00f9 documenti. Si ricorda che ogni file creato non deve superare il peso massimo di 1 Mega)<\/p>\n<p>Per le istruzioni sulla procedura Online da seguire per l\u2019iscrizione all\u2019AIRE consultare <a href=\"https:\/\/consnizza.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/iscrizione-a-i-r-e\/\">Iscrizione A.I.R.E. (esteri.it)<\/a><\/p>\n<p><strong>Non devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<p>le persone che si recano all\u2019estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all\u2019estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all\u2019estero.<\/p>\n<p><strong>Vivo in Francia da diverso tempo e non mi sono mai iscritto, posso farlo ora?<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione AIRE pu\u00f2 essere richiesta sempre e in qualsiasi momento, ma non pu\u00f2 avere valenza retroattiva. Questo ufficio considera la data di ricezione della richiesta come data di arrivo in Francia e di decorrenza di iscrizione AIRE.<\/p>\n<p><strong>Cosa succede se non aggiorno il mio indirizzo all\u2019estero?<\/strong><\/p>\n<p>Il mancato aggiornamento di indirizzo rende impossibile il contatto con il cittadino ed il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni e potrebbe comportare la cancellazione dall\u2019AIRE per irreperibilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Da quando decorre l\u2019iscrizione all\u2019AIRE?<\/strong><\/p>\n<p>Il 26 marzo 2019 \u00e8 entrato in vigore il Decreto Legge 25 marzo 2019, n.22 (c.d. \u201cDecreto Brexit\u201d) che stabilisce la decorrenza dell\u2019iscrizione all\u2019AIRE dalla data di presentazione della domanda all\u2019ufficio consolare di riferimento. Pertanto, l\u2019iscrizione all\u2019AIRE per le domande presentate prima del 26 marzo 2019, e non ancora perfezionate, avr\u00e0 decorrenza dal 26 marzo 2019. L\u2019iscrizione all\u2019AIRE per le domande presentate dopo il 26 marzo 2019 avr\u00e0 decorrenza dalla data di presentazione, purch\u00e8 completa. A tal fine, la relativa modulistica \u00e8 stata aggiornata tenendo conto delle citate innovazioni.<\/p>\n<p><strong>Come faccio a sapere se avete ricevuto la mia richiesta di iscrizione all\u2019AIRE?<\/strong><\/p>\n<p>Se la richiesta di iscrizione all\u2019AIRE \u00e8 stata correttamente effettuata online, al termine della procedura visualizzerete un messaggio automatico di ringraziamento, riportante un numero identificativo. Se non l\u2019avete visualizzato, si consiglia di procedere da capo, facendo attenzione che i file caricati non superino le dimensioni indicate.<\/p>\n<p><strong>Come faccio a sapere se quello che ho inviato \u00e8 corretto?<\/strong><\/p>\n<p>A causa dell\u2019elevata quantit\u00e0 di richieste ricevute da questo Consolato Generale non sar\u00e0 possibile confermare la correttezza delle singole richieste prima che esse vengano processate, pertanto si prega di assicurarsi di aver inviato tutti i documenti richiesti. Qualora la domanda risulti incompleta, i documenti necessari ed eventuali ulteriori informazioni verranno richieste direttamente agli interessati tramite il portale Fast it. E\u2019 pertanto opportuno accertarsi di avere comunicato correttamente il proprio indirizzo e-mail.<\/p>\n<p><strong>Come faccio a sapere se la mia richiesta di iscrizione in AIRE o il mio cambio di indirizzo sono stati registrati?<\/strong><\/p>\n<p>Al momento in cui l\u2019Ufficio AIRE del Consolato Generale trasmette la richiesta di iscrizione in Aire o di aggiornamento di indirizzo all\u2019ultimo Comune di residenza od al Comune di riferimento Italiano viene inviato un messaggio di conferma all\u2019interessato tramite il portale Fast it. (E\u2019 opportuno indicare il proprio indirizzo email sul modulo di richiesta di iscrizione in AIRE Online). La conferma di avvenuta iscrizione in Aire deve essere richiesta esclusivamente al Comune in Italia e NON a questo Consolato Generale.<\/p>\n<p><strong>Come ottengo un certificato di residenza e\/o di iscrizione AIRE?<\/strong><\/p>\n<p>Gli Uffici consolari non sono titolari delle funzioni di ufficiale di anagrafe e non possono pertanto rilasciare certificati di residenza e\/o di iscrizione AIRE, compito che pu\u00f2 essere assolto esclusivamente dai Comuni italiani sia per quanto riguarda l\u2019AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero) che per quanto riguarda l\u2019APR (Anagrafe della Popolazione Residente). Il certificato potr\u00e0 pertanto essere richiesto all\u2019ultimo comune di residenza in Italia presso la cui AIRE il connazionale risulti essere iscritto. In alternativa, accedendo al portale <a href=\"https:\/\/www.anagrafenazionale.interno.it\/\">https:\/\/www.anagrafenazionale.interno.it\/<\/a> con l\u2019identit\u00e0 digitale (SPID, CIE o CNS), \u00e8 possibile ricevere alcuni tipi di certificati tra i quali il certificato di residenza AIRE.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 8 comma 2 del D.lgs n.71\/2011, questo Consolato potr\u00e0 rilasciare ai cittadini residenti in questa circoscrizione consolare e regolarmente iscritti all\u2019AIRE il certificato di iscrizione consolare, individuale o familiare, nel quale saranno riportate le informazioni attinenti la residenza dell\u2019interessato e la composizione del nucleo familiare convivente iscritto presso questa Anagrafe Consolare, redatto in lingua italiana o francese a seconda della necessit\u00e0 indicata. Per ulteriori informazioni consultare <a href=\"https:\/\/consnizza.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/certificati-di-iscrizione-consolare\/\">Certificati di iscrizione consolare (esteri.it)<\/a><\/p>\n<p><strong>Sono iscritto all\u2019AIRE ma voglio rientrare definitivamente in Italia. Cosa devo fare?<\/strong><\/p>\n<p>I cittadini iscritti all\u2019AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di Nizza che lo registrer\u00e0 nei propri schedari consolari.<\/p>\n<p>Nella stessa data il Comune provveder\u00e0 alla cancellazione dall\u2019AIRE con contestuale iscrizione in Italia in APR (Anagrafe Popolazione Residente).<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"E\u2019 obbligatorio iscriversi all\u2019AIRE? Devono iscriversi all\u2019A.I.R.E. i cittadini che trasferiscono la propria residenza all\u2019estero per periodi superiori a 12 mesi. \u00c8 necessario iscriversi entro 90 giorni dal trasferimento all\u2019estero. L\u2019iscrizione pu\u00f2 essere fatta anche successivamente, ma non pu\u00f2 essere retroattiva. 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