{"id":714,"date":"2023-09-04T11:08:44","date_gmt":"2023-09-04T09:08:44","guid":{"rendered":"https:\/\/consnizza.esteri.it\/?page_id=714"},"modified":"2025-11-10T15:18:22","modified_gmt":"2025-11-10T13:18:22","slug":"casi-particolari","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consnizza.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza-2\/casi-particolari\/","title":{"rendered":"CASI PARTICOLARI"},"content":{"rendered":"<p><strong>Nuove disposizioni in materia di cittadinanza<\/strong><\/p>\n<p>La cittadinanza italiana \u00e8 attualmente regolata dalla legge n.91 del 5 febbraio 1992, entrata in vigore il 16 agosto 1992.<\/p>\n<p>La cittadinanza italiana si basa sul principio dello\u00a0<em>jus sanguinis<\/em>\u00a0(diritto di sangue) per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana \u00e8 cittadino.\u00a0<strong>Il decreto-legge n.36 del 28\/03\/2025, convertito con modificazioni nella legge n. 74 del 23 maggio 2025 entrata in vigore il 24 maggio 2025, ha introdotto <a href=\"https:\/\/consnizza.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2025\/04\/il-consiglio-dei-ministri-approva-modifiche-alla-legge-sulla-cittadinanza-ius-sanguinis\/\">importanti limitazioni<\/a> alla trasmissione della cittadinanza da una generazione all\u2019altra, secondo il principio dell\u2019effettivit\u00e0 del vincolo con l\u2019Italia.<\/strong><\/p>\n<p><strong>In particolare, \u00e8 stata sottoposta a condizioni la trasmissione della cittadinanza italiana per filiazione a chi sia nato all\u2019estero e sia in possesso di un\u2019altra cittadinanza.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>MANTENIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER LE DONNE SPOSATE A CITTADINI FRANCESI E PER I LORO DISCENDENTI<\/strong><\/p>\n<p>La legge sulla cittadinanza n.555\/1912 (abrogata nel 1992) prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in caso di acquisizione di una cittadinanza straniera per matrimonio. Tale norma \u00e8 stata abrogata nel 1975 ed \u00e8 stata prevista la possibilit\u00e0 di riacquisto su domanda.<\/p>\n<p>La pi\u00f9 recente giurisprudenza ha ritenuto che alle donne che hanno perduto la cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione del marito possa essere riconosciuto un ininterrotto possesso della cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>Vanno tuttavia distinti alcuni casi, secondo il periodo in cui \u00e8 stato contratto il matrimonio con il cittadino francese:<\/p>\n<p><strong>&#8211; Cittadinanza delle donne italiane sposate con cittadini francesi tra il 01\/01\/1948 e l\u20198\/01\/1973<\/strong><\/p>\n<p>Le donne italiane sposate con cittadini francesi tra il 1\u00b0 gennaio 1948 e l\u20198 gennaio 1973 e che per effetto del matrimonio hanno acquisito automaticamente la cittadinanza francese, possono presentare apposita istanza (<a href=\"https:\/\/consnizza.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Modulo-2-possesso-ininterrotto-donna-viva-2025.pdf\">Modulistica \u2013 Cittadinanza \u2013 Modulo 2<\/a>) per ottenere il riconoscimento dell\u2019ininterrotto possesso della cittadinanza italiana allegando:<\/p>\n<ol>\n<li>certificato di nascita, rilasciato dal Comune italiano, con l\u2019annotazione del matrimonio e della perdita della cittadinanza;<\/li>\n<li>certificato di cittadinanza francese;<\/li>\n<li>Ricevuta del pagamento di 600\u20ac.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Tale riconoscimento consente di trasmettere la cittadinanza ai figli che vengono considerati anch&#8217;essi italiani dalla nascita, laddove ricorra uno dei presupposti introdotti dall&#8217;articolo 3-bis della legge n. 91\/1992 (vedere la rubrica CITTADINANZA PER DISCENDENZA). I figli maggiorenni sono tenuti a consultare la rubrica CITTADINANZA PER DISCENDENZA e depositare la domanda seguendo le istruzioni ivi illustrate e a presentare contestualmente la seguente dichiarazione <a href=\"https:\/\/consnizza.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Modulo-3-possesso-ininterrotto-donna-deceduta-2025.pdf\">Modulistica \u2013 Cittadinanza \u2013 Modulo 3<\/a>.<\/p>\n<p>Le istanze di cui sopra, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere spedite all&#8217;Ufficio Cittadinanza al seguente indirizzo:<\/p>\n<p>Consolato Generale d&#8217;Italia Ufficio Cittadinanza 72, Boulevard Gambetta \u2013 06000 Nice<\/p>\n<p><strong>&#8211; Cittadinanza delle donne italiane sposate con cittadini francesi tra l&#8217;8\/01\/1973 e il 24\/03\/1995<\/strong><\/p>\n<p>Le donne italiane che hanno richiesto e acquisito la cittadinanza francese per matrimonio dopo l&#8217;8 gennaio 1973 &#8211; data di entrata in vigore della nuova legge francese sulla cittadinanza che non prevede pi\u00f9 l&#8217;attribuzione automatica della cittadinanza per effetto del matrimonio &#8211; hanno perso la cittadinanza italiana e possono eventualmente riacquistarla (si veda a tal proposito la sezione <a href=\"https:\/\/consnizza.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/cittadinanza\/perdita-e-riacquisto\/\">PERDITA E RIACQUISTO<\/a>).<\/p>\n<p><strong>&#8211; Cittadinanza delle donne italiane che hanno acquisito per matrimonio la cittadinanza francese dopo il 24\/03\/1995<\/strong><\/p>\n<p>In applicazione del Secondo Protocollo della Convenzione di Strasburgo, entrato in vigore il 24 marzo 1995, le donne italiane divenute francesi per matrimonio hanno conservato la cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>COSTI<\/strong><\/p>\n<p>Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate a qualsiasi titolo da persona maggiorenne sono soggette al pagamento di una percezione consolare per il trattamento della domanda pari a <strong><u>600 Euro<\/u><\/strong> (Legge 30 dicembre 2024, n. 207). Tale pagamento dovr\u00e0 essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente intestato al Consolato Generale d\u2019Italia in Nizza presso Caisse d\u2019Epargne, le cui coordinate sono di seguito indicate:<br \/>\n<strong>Codice IBAN:<\/strong> <strong>FR76 1831 5100 0008 0111 44922 39<br \/>\nCodice BIC\/SWIFT:<\/strong> <strong>CEPAFRPP831<\/strong><\/p>\n<p>Nella causale del bonifico <strong>dovr\u00e0 essere indicato quanto segue<\/strong>: nome, cognome e \u201cRiconoscimento cittadinanza Possesso ininterrotto\u201d.<\/p>\n<p><strong>Si precisa che tale percezione consolare \u00e8 un contributo a carattere obbligatorio richiesto dalla<\/strong> <strong>legge per la trattazione della pratica, a prescindere dall\u2019esito positivo del procedimento.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Nuove disposizioni in materia di cittadinanza La cittadinanza italiana \u00e8 attualmente regolata dalla legge n.91 del 5 febbraio 1992, entrata in vigore il 16 agosto 1992. 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