PERDITA DELLA CITTADINANZA
La precedente normativa sulla cittadinanza (legge 555/1912) prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per coloro che acquistavano volontariamente una cittadinanza straniera.
La nuova normativa sulla cittadinanza attualmente in vigore (legge 91/1992), ha introdotto all’art. 11 un regime di pluripolidia, ossia la possibilità di avere più cittadinanze. In particolare, a decorrere dal 16/08/1992, data di entrata in vigore della legge 91/1992, il cittadino italiano che acquista un’altra cittadinanza conserva quella italiana, salvo che non vi rinunci espressamente e fatti salvi gli accordi internazionali.
A tale ultimo riguardo, si precisa che la garanzia del mantenimento della cittadinanza italiana sancito dal richiamato art. 11 trova un limite nella Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari firmata a Strasburgo il 06/05/1963, ratificata dall’Italia con legge 4 ottobre 1966, n. 876 e sottoscritta anche dalla Francia (Convenzione di Strasburgo). In particolare, ai sensi della Convenzione di Strasburgo, i cittadini italiani che hanno acquistato la cittadinanza francese prima del 04/06/2009 sono incorsi nella perdita della cittadinanza italiana e con loro gli eventuali figli minori (salvo i casi previsti dal Secondo Protocollo della Convenzione di Strasburgo, si veda a tal proposito il paragrafo sottostante).
Si è cercato di mitigare gli effetti della Convenzione di Strasburgo mediante un protocollo aggiuntivo (Secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione di Strasburgo) che trova applicazione tra Italia e Francia a decorrere dal 24/03/1995. Tale protocollo prevede il mantenimento della cittadinanza italiana nei casi di acquisto della cittadinanza francese nelle seguenti ipotesi:
- matrimonio con cittadino francese – cittadino/a italiano/a che acquisisce la cittadinanza francese in quanto coniuge di un cittadino/a francese;
- nascita e residenza stabile in Francia fino alla maggiore età – cittadino/a italiano/a che acquisisce la cittadinanza francese essendo nato/a in Francia e risiedendovi o avendovi risieduto senza interruzione fino ai diciotto anni;
- trasferimento e residenza stabile in Francia prima dei diciotto anni – cittadino/a italiano/a che acquisisce la cittadinanza francese essendosi trasferito/a stabilmente in Francia prima dei diciotto anni.
In seguito alla denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo, a decorrere dal 04/06/2009, i cittadini italiani che acquistano un’altra cittadinanza conservano quella italiana, salvo che non vi rinuncino formalmente e fatti salvi gli accordi internazionali.
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA
La legge 91/1992 prevede in alcuni casi la possibilità di riacquisto della cittadinanza ove questa sia stata precedentemente perduta.
Il Consolato Generale d’Italia a Nizza è competente per le persone che risiedono nei seguenti Dipartimenti: 04 Alpes-de-Haute-Provence, 05 Hautes-Alpes, 06 Alpes-Maritimes.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, l’interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.
DISPOSITIVO ORDINARIO DI RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA – RESIDENZA IN ITALIA (ART. 13 legge 91/1992)
In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:
- ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c) della legge 91/1992, previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa;
- ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d) della legge 91/1992 dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.
In entrambi i casi è necessario che la perdita della cittadinanza italiana sia stata già trascritta presso il Comune italiano. Pertanto, prima di presentare l’istanza, si consiglia di richiedere un certificato di nascita sul quale sia già annotata la perdita.
Ai sensi dell’art. 14 D.L. n.113 del 4.10.2018, le istanze o le dichiarazioni concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere c) e d) sono soggetti al pagamento di un contributo di 250 euro da versare a favore del Ministero dell’Interno.
Per maggiori informazioni sulla procedura di riacquisto ai sensi dell’art. 13, si prega di inviare un’email all’indirizzo: cittadinanza.nizza@esteri.it
DISPOSITIVO STRAORDINARIO DI RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA – DICHIARAZIONE DI RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA EFFETTUARSI TRA IL 01/07/2025 E IL 31/12/2027 (ART. 17 legge 91/1992)
- Chi ne può beneficiare?
1. Le persone che hanno perduto la cittadinanza italiana prima del 15/08/1992, ai sensi degli articoli 8-1, 8-2 e 12 della Legge 555/1912,che siano nate in Italia;
oppure
2. Le persone che hanno perduto la cittadinanza italiana prima del 15/08/1992, ai sensi degli articoli 8-1, 8-2 e 12 della Legge 555/1912 e che sono nate all’estero e sono state residenti in Italia almeno due anni consecutivi prima della perdita della cittadinanza italiana.
Coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992, non possono avvalersi di questa modalità di riacquisto.
- Qual è la procedura da seguire?
La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana dev’essere sottoscritta dall’interessato personalmente presso il Consolato Generale, tra il 01/07/2025 e il 31/12/2027, senza necessità di fissare la residenza in Italia.
- Qual è la documentazione da presentare in Consolato per poter effettuare la dichiarazione di riacquisto?
Per chi è nato in Italia:
- copia integrale dell’atto di nascita con annotazione a margine della perdita di cittadinanza italiana, da chiedere al Comune italiano di nascita;
- decreto di naturalizzazione o certificato di cittadinanza francese (o qualsiasi attestato di acquisto di una cittadinanza straniera) che illustri le modalità di acquisto della cittadinanza francese.
Per chi è nato all’estero:
- copia integrale della trascrizione dell’atto di nascita con annotazione a margine della perdita di cittadinanza italiana, da chiedere al Comune italiano di origine;
- certificato storico anagrafico/certificato storico di residenza rilasciato dal o dai Comuni di residenza in Italia, che attesti la residenza in Italia per almeno due anni consecutivi prima della perdita della cittadinanza;
- decreto di naturalizzazione o certificato di cittadinanza francese (o qualsiasi attestato di acquisto di una cittadinanza straniera), che illustri le modalità di acquisto della cittadinanza francese.
- Come fissare l’appuntamento in Consolato?
Soltanto una volta riunita tale documentazione, l’interessato potrà contattare l’Ufficio Cittadinanza (cittadinanza.nizza@esteri.it) che fisserà un appuntamento per la sottoscrizione della dichiarazione in Consolato.
Si precisa che la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 17 della legge 91/1992 è soggetta al pagamento dei diritti consolari pari a 250 euro (Art. 7-ter tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71), da effettuare tramite bonifico bancario a favore del Consolato Generale d’Italia in Nizza presso Caisse d’Epargne, le cui coordinate sono di seguito indicate:
Codice IBAN: FR76 1831 5100 0008 0111 44922 39
Codice BIC/SWIFT: CEPAFRPP831
Nella causale del bonifico dovrà essere indicato quanto segue: nome, cognome e “dichiarazione riacquisto della cittadinanza art. 17”.