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Cittadinanza per discendenza (cittadini francesi e cittadini non francesi)

Il Consolato Generale d’Italia a Nizza è l’autorità competente in materia di riconoscimento di cittadinanza italiana iure sanguinis, ossia per discendenza da un genitore anche adottivo o da un/a nonno/a italiani, per le persone che risiedono nei seguenti dipartimenti della regione Provence Alpes Côte d’Azur: 04 Alpes-de-Haute-Provence, 05 Hautes-Alpes, 06 Alpes-Maritimes.

QUADRO NORMATIVO

La Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Legge sulla cittadinanza italiana – è stata recentemente novellata dal Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo 2025, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2025, n. 74, che ha introdotto modifiche significative al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

Le nuove disposizioni, in vigore dal 24 maggio 2025, non hanno introdotto nuove modalità di attribuzione della cittadinanza il cui presupposto resta la prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza italiana, ma, in virtù dell’art. 3-bis della Legge 91/1992, hanno sancito importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra.

In particolare è stata sottoposta a condizioni la trasmissione della cittadinanza italiana per filiazione a chi sia nato all’estero e sia in possesso di un’altra cittadinanza (per informazioni sulla registrazione di un figlio minore nato in Francia clicca qui.

In virtù del nuovo quadro normativo, è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis, ossia sin dalla nascita, chi rientri in una delle seguenti fattispecie:

  1. il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
  2. il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
  3. il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’ 3-bis della Legge 91/1992.

Pertanto, alle persone nate in Italia o che siano in possesso della sola cittadinanza italiana (cfr. superiori punti 1 e 2) continuerà a trovare applicazione il principio rimasto immutato dello ius sanguinis secondo cui il figlio di padre italiano o di madre italiana è automaticamente riconosciuto cittadino alla nascita, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 91/1992.

Invece, le persone che sono nate all’estero in qualsiasi data, anche anteriore all’entrata in vigore della nuova normativa, e sono in possesso di altra cittadinanza (cfr. superiore punto 3) potranno presentare domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis soltanto se sussiste una delle condizioni previste dal richiamato art. 3-bis della Legge 91/1992:

  • un genitore o adottante o un/a nonno/a possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana. Il possesso della sola cittadinanza italiana in capo all’ascendente deve essere provato dal richiedente con riferimento al momento della nascita del richiedente stesso o, se l’ascendente è deceduto prima della nascita del richiedente, al momento della morte;
  • un genitore o adottante cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana, prima della data di nascita o di adozione del figlio. Non rileva la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.

Le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana spedite o pervenute in Consolato dopo le ore 23:59 del 27 marzo 2025 sono trattate ai sensi della nuova normativa sopra descritta. Viceversa, come previsto dall’art. 3-bis della Legge 91/1992, restano disciplinate dalla normativa vigente al 27 marzo 2025 (ossia quella anteriore all’entrata in vigore della nuova normativa, avvenuta il 24 maggio 2025), le domande complete della necessaria documentazione che sono state presentate a questo Consolato Generale entro le 23:59 del 27 marzo 2025.

Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana, sia ai sensi della normativa applicabile al 27 marzo 2025 che della nuova normativa, sarà concluso entro 730 giorni, come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, pubblicato in G.U. n. 64 del 18/03/2014.

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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Le fattispecie, sopra viste, in cui può essere presentata la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, sono le seguenti:

  1. il richiedente è nato in Italia in qualsiasi data;
  2. il richiedente ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
  3. il richiedente rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’ 3-bis della Legge 91/1992.

Per quanto riguarda le fattispecie di cui al superiore punto 3, il nuovo art. 3-bis della Legge 91/1992 prevede quanto segue:

  • un genitore (anche adottivo) o un/a nonno/a possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana. Il possesso della sola cittadinanza italiana da parte dell’ascendente deve essere provato dal richiedente con riferimento al momento della nascita del richiedente stesso o, se l’ascendente è deceduto prima della nascita del richiedente, al momento della morte.
  • un genitore o adottante cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio. Non rilevano la residenza in Italia dell’interessato prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.

Per tutte le fattispecie di domanda di cittadinanza iure sanguinis sopra viste, l’interessato dovrà fornire la documentazione prevista dalla Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 (“Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”) del Ministero dell’Interno, tenuto conto degli specifici adattamenti richiesti a seconda del Paese di provenienza del documento e delle specificità delle due ipotesi di cui all’art. 3-bis della Legge 91/1992, ossia:

  • Copia integrale oppure Estratto dell’atto di nascita completo di annotazioni dell’avo italiano (nonno/a o genitore, a seconda del caso) emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque. Se l’avo italiano è nato in Francia o in altro Paese estero, è necessario produrre la copia integrale dell’atto di nascita rilasciato dalla Francia o dal diverso Paese estero e l’estratto plurilingue dell’atto di nascita rilasciato dalla Francia o dal Paese estero se anch’esso, come la Francia, è firmatario della Convenzione di Vienna del 1976 relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile; si rammenta che la copia integrale dell’atto di nascita straniero dovrà essere munita di traduzione ufficiale in lingua italiana (effettuata da traducteur agréé in Francia se il documento è stato rilasciato dalla Francia oppure da traduttore ufficiale del Paese di redazione del documento; in alternativa, potrà essere presentata una traduzione giurata in Italia, ossia effettuata da un traduttore che abbia prestato giuramento presso un Tribunale italiano) certificata conforme all’originale;
  • Copia integrale dell’atto di decesso corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana se formato all’estero, e estratto plurilingue dell’atto di decesso dell’avo italiano se rilasciato dalla Francia o dagli altri Paesi firmatari della Convenzione di Vienna del 1976 (se deceduto);
  • Atti di nascita, corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana se formati all’estero, oppure emessi in formato plurilingue se rilasciati dalla Francia o dagli altri Paesi firmatari della Convenzione di Vienna del 1976, di tutti i discendenti dell’avo in linea retta, compreso l’atto di nascita della persona che presenta la domanda di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana;
  • Copia integrale dell’atto di matrimonio dell’avo italiano (nonno/a o genitore, a seconda del caso) emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero oltre all’estratto in formato plurilingue se rilasciato dalla Francia o dagli altri Paesi firmatari della Convenzione di Vienna del 1976;
  • Copia integrale degli atti di matrimonio dei discendenti dell’avo italiano in linea retta, ossia i genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana muniti di traduzione ufficiale italiana se formati all’estero oltre all’estratto in formato plurilingue se rilasciato dalla Francia o dagli altri Paesi firmatari della Convenzione di Vienna del 1976;
  • Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
  • Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
  • Certificato di cittadinanza francese (certificat de nationalité française – CNF) del richiedente se entrambi i genitori sono italiani; tale certificato dovrà essere richiesto al Tribunal d’Instance del proprio luogo di residenza; se, invece, la cittadinanza francese è stata acquisita per filiazione potrà essere prodotta copia del documento d’identità francese del genitore francese; se il richiedente possiede altra cittadinanza diversa da quella francese, sarà necessario produrre Attestato di possesso della cittadinanza straniera;
  • Certificato anagrafico storico relativo ai periodi di residenza dell’avo in Italia rilasciato dal o dai Comune/i italiani di residenza (solo per i casi che rientrino nell’applicazione dell’art. 3-bis della Legge 91/1992 sopra esaminato);
  • Certificato di residenza o altra documentazione idonea a dimostrare la residenza del richiedente nella circoscrizione consolare di Nizza (a titolo esemplificativo: lettera proveniente da Assurance maladie, Mutuelle, CAF, banche, assicurazioni, Trésor public, Pôle emploi oppure fatture, bollette, lettere provenienti da enti di gestione delle forniture di elettricità, gas o telefono fisso).

I documenti formati all’estero in Paesi diversi dalla Francia e dai Paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 che sopprime la necessità di legalizzazione o di altre formalità equivalenti tra gli Stati contraenti, devono essere accompagnati dalla traduzione ufficiale in italiano e/o legalizzazione/apostille secondo quanto previsto per il rispettivo Paese (si invita a consultare il sito web della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente).

Si raccomanda di consultare il sito Internet dell’Ufficio consolare italiano presente nel Paese di immigrazione del genitore o del/la nonno/a italiano al fine di riunire i documenti necessari. Ogni Paese presenta specificità che non possono essere riportate integralmente in questa sezione del sito del Consolato Generale d’Italia a Nizza. La lista dei documenti sopra indicati è a titolo indicativo e non esaustivo.

Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.

COME PROVARE LA NON NATURALIZZAZIONE FRANCESE

Come più diffusamente indicato nel successivo paragrafo PRECISAZIONI, in Francia vige il principio dello ius soli condizionale, ossia condizionato a determinati criteri: se i genitori non sono cittadini francesi, l’acquisto della cittadinanza francese non è automatico al momento della nascita del figlio su suolo francese. Pertanto, al fine di poter accertare la continuità nel possesso della cittadinanza italiana e di poter, dunque, verificare che non vi siano state interruzioni nella trasmissione della cittadinanza italiana da una generazione all’altra, il richiedente dovrà trasmettere l’ulteriore documentazione di seguito elencata. In alternativa tra loro, costituiscono valida prova della mancata acquisizione della cittadinanza francese da parte dell’avo italiano:

  • Certificato di non naturalizzazione dell’avo italiano, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana che attesti il non acquisto della cittadinanza francese da parte dell’avo italiano; a tal fine si potrà richiedere la prova della non esistenza di un decreto di naturalizzazione a proprio nome o a nome dell’ascendente, all’autorità competente francese:

ARCHIVES NATIONALES, Direction des Publics

59, Rue Guynemer

93383 PIERREFITTE-SUR-SEINE

  • La risposta negativa rilasciata dal Service central d’état civil de Nantes (SCEC), quanto alla trascrizione dell’atto di nascita italiano in Francia relativo all’avo italiano, nato in Italia, che abbia contratto matrimonio in Francia. A tal fine l’interessato potrà trasmettere all’autorità consolare la risposta negativa quanto alla trascrizione dell’atto di nascita dell’ascendente italiano fornita dalla competente autorità francese:

SERVICE CENTRAL D’ETAT CIVIL DE NANTES

11 Rue de la Maison Blanche

44100 Nantes

  • L’attestazione rilasciata dalla Mairie francese relativa all’iscrizione nelle “listes électorales complémentairesda parte dell’avo italiano, ossia le liste elettorali alle quali possono iscriversi i cittadini di un Paese membro dell’Unione Europea che intendano esercitare il proprio diritto di voto alle elezioni municipali in Francia o alle elezioni per i Rappresentanti francesi al Parlamento Europeo.
COME PROVARE IL NON ACQUISITO DI CITTADINANZA STRANIERA DIVERSA DA QUELLA FRANCESE

Al fine di dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana o la non acquisizione di cittadinanza straniera diversa da quella francese, il richiedente potrà produrre, alternativamente (a titolo esemplificativo):

  • Certificato negativo di cittadinanza, ossia certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
  • Certificato di non iscrizione alle liste elettorali del Paese straniero del nominativo relativo all’ascendente italiano del richiedente (se Paese extra UE) oppure Certificato di iscrizione alle “liste elettorali aggiunte dei cittadini di altri paesi della unione europea”, ossia le liste in cui i cittadini UE residenti in Paese UE diverso da quello di cittadinanza, possono chiedere di essere iscritti al fine per esercitare il proprio diritto di voto in occasione delle elezioni del parlamento Europeo oppure alle elezioni amministrative locali.
IN CASO DI NATURALIZZAZIONE FRANCESE

In caso di naturalizzazione francese dell’avo italiano, sarà necessario produrre, alternativamente:

  • decreto di naturalizzazione francese (décret de naturalisation);
  • dichiarazione di acquisto della cittadinanza francese;
  • certificato di cittadinanza francese (certificat de nationalité française – CNF), quest’ultimo da richiedere al Tribunal d’Instance del proprio luogo di residenza.
IN CASO DI CITTADINANZA DI ALTRO PAESE DIVERSO DALLA FRANCIA

In caso di naturalizzazione dell’avo italiano relativa ad altra cittadinanza diversa da quella francese, sarà necessario produrre il decreto di naturalizzazione straniera dell’avo italiano rilasciato dalle competenti autorità estere.

In caso di possesso di cittadinanza straniera per cause diverse dalla naturalizzazione, sarà necessario presentare l’attestato di possesso della cittadinanza straniera rilasciato dalle competenti autorità estere.

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COSTI

Il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne è soggetto al pagamento di una percezione consolare che, a decorrere dal 1 gennaio 2025, è pari a 600 Euro (art. 7-bis Tabella dei diritti consolari aggiornata ai sensi della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1 gennaio 2025). Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario a favore del Consolato Generale d’Italia in Nizza presso Caisse d’Epargne, le cui coordinate sono di seguito indicate:

Codice IBAN: FR76 1831 5100 0008 0111 44922 39

Codice BIC/SWIFT: CEPAFRPP831

Nella causale del bonifico dovrà essere precisamente indicato quanto segue: nome, cognome e “domanda cittadinanza iure sanguinis”.

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INVIO DELLA DOMANDA

L’istanza compilata e firmata nonché corredata di tutti i documenti necessari, dovrà essere spedita per posta in originale, munita del giustificativo del bonifico bancario di 600 Euro, al seguente indirizzo:

Consolato Generale d’Italia a Nizza

72, boulevard Gambetta
06000 Nice

 

Tutti i documenti devono essere presentati in originale, accompagnati da traduzione in lingua italiana (eseguita da traduttori ufficiali del Paese di rilascio del documento originale oppure eseguita in Italia nella modalità della traduzione giurata), e non saranno restituiti.

Gli atti di stato civile emessi in Francia non necessitano di traduzione se rilasciati su modelli plurilingue, ai sensi della convenzione di Vienna del 1976, né di legalizzazione. Anche gli atti rilasciati dalla autorità francesi ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191 del 6 luglio 2016, muniti di moduli standard plurilingue non necessitano di traduzione né di legalizzazione.

Con riguardo ad eventuali traduzioni e legalizzazioni dei certificati di paesi diversi dalla Francia, si invitano gli interessati a visitare il sito del Consolato italiano competente nel Paese che ha rilasciato il certificato.

La ricerca della documentazione è onere esclusivo del richiedente.

L’Ufficio consolare si riserva di richiedere all’interessato l’esibizione/il deposito di ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta disamina della domanda di cittadinanza.

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PRECISAZIONI

La domanda sarà esaminata sulla base della normativa in materia vigente dal momento dell’emigrazione del genitore italiano o del nonno italiano fino ad oggi (ratione temporis) nei Paesi coinvolti (ratione loci), ossia in applicazione delle leggi italiane sulla cittadinanza succedutesi nel tempo, delle leggi francesi sulla cittadinanza anch’esse intervenute nel tempo e delle convenzioni internazionali. L’ampiezza e la complessità delle norme in materia di cittadinanza iure sanguinis non consentono di rappresentare in questa sede tutti i singoli casi. Tuttavia, si esaminano, a titolo esemplificativo, alcune situazioni ricorrenti nell’ambito delle domande di cittadinanza presentate da richiedenti di nazionalità francese:

  • L’acquisto volontario della cittadinanza francese da parte di un cittadino italiano ha comportato fino ad una data recente la perdita automatica della cittadinanza italiana, senza che fosse necessaria una espressa rinuncia. La perdita della cittadinanza italiana coinvolge anche i figli minorenni, nonostante questi non abbiano espresso la volontà di essere naturalizzati. Ne consegue che se il nonno/a o il genitore italiano si è naturalizzato francese prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo, si è interrotta la trasmissione della cittadinanza e non si ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. artt 8 e 12 Legge 555/1912 e Convenzione di Strasburgo 1963)
  • La donna italiana trasmette la cittadinanza solo a partire dal 01/01/1948 (a determinate condizioni) e pienamente dal 27/04/1983. La donna italiana coniugata con cittadino francese acquistava automaticamente la cittadinanza francese e fino all’11/01/1973 perdeva la cittadinanza italiana. Per maggiori informazioni sulla perdita della cittadinanza avvenuta tra il 01/01/1948 e il 11/01/1973 a seguito di matrimonio con cittadino francese e sul possibile riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza per la donna e per i suoi discendenti, si prega di consultare la sezione di questo sito CASI PARTICOLARI;
  • La Francia ha sempre riconosciuto un diritto del suolo condizionale, cioè condizionato a determinati criteri (durata della residenza, luogo di nascita dei genitori, etc.): se i genitori non sono cittadini francesi, l’acquisto della cittadinanza francese non è automatico al momento della nascita su territorio francese. Ne consegue che per accertare la continuità nel possesso della cittadinanza italiana sono necessari documenti che attestino le modalità di acquisto della cittadinanza francese da parte dei discendenti (es: copia del Certificat de nationalité française, decreto di naturalizzazione, dichiarazione di acquisto della cittadinanza francese etc.).