NASCITA
La cittadinanza italiana non si trasmette automaticamente ai minori nati all’estero ma soltanto se ricorre una delle condizioni elencate di seguito.
Il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i è cittadino italiano se:
- il genitore cittadino italiano è nato in Italia (anche se possiede un’altra cittadinanza). È sufficiente che uno solo dei genitori italiani sia nato in Italia. Non rileva la nascita in Italia di genitori stranieri
- il genitore cittadino italiano nato all’estero è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a, anche prima di essere riconosciuto italiano. Non rileva la residenza in Italia del genitore straniero.
Aggiungere alla documentazione di richiesta di trasmissione dell’atto di nascita anche il/i certificato/i storico/i di residenza del genitore cittadino italiano nato all’estero, rilasciato/i dal/dai Comune/i italiano/i e comprovante/i che egli abbia risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi
- uno dei nonni italiani è nato in Italia. È sufficiente che uno solo dei nonni italiani sia nato in Italia. Non rileva la nascita in Italia di nonni stranieri.
Qualora ne siate in possesso, aggiungere alla documentazione di richiesta di trasmissione dell’atto di nascita anche l’atto di nascita del genitore italiano del minore completo di paternità e maternità e la fotocopia del documento italiano del nonno/a nato/a in Italia (passaporto o carta di identità)
- non possiede un’altra cittadinanza.
Aggiungere alla documentazione di richiesta di trasmissione dell’atto di nascita, documentazione che dimostri che il minore non possiede un’altra cittadinanza. In caso di dubbi sulla documentazione da inviare, contattare l’Ufficio Stato Civile via mail (statocivile.nizza@esteri.it )
Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i non rientra in una delle categorie sopra esposte.
Per consentire il riconoscimento della cittadinanza al proprio figlio la nascita deve essere trascritta in Italia. Tale adempimento è previsto dall’ordinamento dello stato civile italiano (art. 15 DPR n. 396/2000).
Se la trascrizione della nascita non viene fatta durante la minore età del figlio ma avviene alla sua maggiore età, sarà necessario che lo stesso presenti una richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana il cui costo è di 600€ (art. 7-bis tariffa consolare).
Modalità di presentazione della richiesta di trascrizione
La richiesta può essere presentata:
- direttamente al proprio Comune di iscrizione AIRE (in questo caso è necessario rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile comunale);
- oppure a questo Consolato Generale. Non è necessario prenotare un appuntamento: la documentazione deve essere spedita per posta IN ORIGINALE al seguente indirizzo :
Consulat Général d’Italie à Nice – Ufficio Stato Civile
72 Boulevard Gambetta – 06000 – Nice
ATTENZIONE: l’atto di nascita da presentare è diverso a seconda che il minore da registrare è nato in costanza di matrimonio o è nato fuori dal matrimonio.
Se nato da genitori non coniugati (fuori dal matrimonio) la documentazione da produrre è diversa a seconda che:
- Sia stato riconosciuto da entrambi i genitori prima della nascita
- Sia stato riconosciuto dal padre prima, dopo o al momento della nascita
Di seguito i differenti casi da leggere con attenzione:
- FIGLIO/A NATO FRANCIA DA GENITORI CONIUGATI
- FIGLIO/A NATO IN FRANCIA DA GENITORI NON CONIUGATI
- FIGLIO/A NATO A MONACO PRINCIPATO DA GENITORI CONIUGATI
- FIGLIO/A NATO A MONACO PRINCIPATO DA GENITORI NON CONIUGATI
ATTRIBUZIONE DEL NOME PER I NATI DOPO IL 1 GENNAIO 2013
Dal 1° gennaio 2013, l’art. 5, comma 2, della legge 219/2012, sostituisce l’art. 35, D.P.R. n. 396/2000: il nuovo testo prevede: “il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da uno o più nomi, anche separati, non superiori a tre” (comma 1 dell’art. 35 novellato) e dispone: “nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi (comma 2 dell’art. 35 novellato) e sui documenti di identità”.
ATTRIBUZIONE DEL COGNOME MATERNO
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno oltre a quello paterno.
Anche gli atti di nascita stranieri di figli di genitori ENTRAMBI ESCLUSIVAMENTE ITALIANI che già rechino il cognome materno in aggiunta a quello paterno diventano ricevibili nell’ordinamento italiano e direttamente trascrivibili.
Per ulteriori informazioni: statocivile.nizza@esteri.it