La legge di conversione del decreto legge n. 36/2025 ha introdotto la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge per i minorenni stranieri nati all’estero a cui il genitore cittadino per nascita non abbia trasmesso automaticamente la cittadinanza.
CASO 1 (art.4, comma 1-bis, lett. b della Legge 91/1992 )
La norma prevede che entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) rendano in Consolato entro tre anni dalla nascita del minore una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza.
Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore.
La dichiarazione di acquisto deve essere resa personalmente in Consolato su appuntamento che verrà fissato in seguito all’esame della documentazione inviata per posta. Nessun pagamento è dovuto.
N.B. Si precisa che tale dichiarazione è possibile esclusivamente per i minori stranieri nati da genitore che sia cittadino italiano per nascita (jure sanguinis).
Non possono quindi avvalersi di questa procedura i figli di cittadini diventati italiani per naturalizzazione (art. 9 della legge n. 91/1992), per beneficio di legge (art. 4 della legge n. 91/1992), per matrimonio (art. 5 della legge n. 91/1992 o art. 10 della legge n. 555/1912) o per residenza da minorenni con genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana (art. 14 della legge n. 91/1992).
CASO 2 (art.1, comma 1-ter del DL 36/2025) – norma transitoria per i figli minorenni alla data del 24 maggio 2025
La legge di conversione del decreto n. 36/2025 ha introdotto anche una norma transitoria che consente la possibilità di effettuare la suddetta dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza anche per i minorenni alla data del 24/05/2025 che siano figli di cittadini per nascita (jure sanguinis). Lo stato di cittadino italiano del genitore deve essere stato riconosciuto a seguito di domanda presentata entro il 27/03/2025 oppure a seguito di appuntamento comunicato all’interessato entro il 27/03/2025 oppure sia stato accertato giudizialmente a seguito di domanda giudiziale presentata entro il 27/03/2025.
Tale dichiarazione dovrà essere effettuata entro il 31/05/2026.
La dichiarazione di acquisto si effettua su appuntamento che verrà fissato in seguito all’esame della documentazione inviata per posta.
Si precisa che in entrambi i casi trattandosi di acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o jure sanguinis e quindi non acquisterà la cittadinanza dal giorno della nascita ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori in Consolato.