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Cambio cognome e/o nome

In base agli artt. 89 e seguenti del D.P.R. 396 del 3.11.2000, così come modificati dal D.P.R. 13 marzo 2012 n. 54, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Il cittadino italiano residente all’estero può in alternativa presentare una istanza scritta presso il proprio Consolato di riferimento, per il successivo inoltro alla Prefettura competente.

AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE:

AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE: nell’ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere ECCEZIONALE;  pertanto le richieste potranno essere ammesse SOLO ed ESCLUSIVAMENTE in presenza di situazioni oggettivamente RILEVANTI, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da SOLIDE e SIGNIFICATIVE motivazioni: cognomi o nomi RIDICOLI o VERGOGNOSI o che RIVELANO ORIGINE NATURALE.

In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

il Consolato non ha alcun potere decisionale sulle pratiche di cambiamento del nome e/o cognome, agendo da semplice intermediario tra il cittadino e la competente Prefettura italiana;

il Consolato non ha alcun potere di intervento sulla tempistica del procedimento che è determinata da una serie di passaggi regolati dal Codice Civile e dai tempi di risposta della Prefettura;

l’esito dell’istanza è discrezionale e il Prefetto può rigettarla se ritiene le motivazioni addotte insufficienti o infondate;

la legge italiana non prevede il cambiamento del cognome per la donna sposata (vedi sotto CASI PARTICOLARI);

tutta la procedura per il cambiamento del nome e/o del cognome, in quanto svolta presso la competente Prefettura in Italia, è svolta solo ed esclusivamente in lingua italiana, chi non dovesse avere dimestichezza con la nostra lingua dovrà considerare di utilizzare, a proprie spese, i servizi di un traduttore professionista. La procedura può essere svolta tramite il Consolato Generale. Per i minorenni l’istanza può essere presentata da ambedue i genitori.

 

Documentazione da presentare in Consolato o direttamente alla Prefettura:

– Formulario di richiesta:

Modello A (cambio cognome) e/o Modello B (cambio nome) per maggiorenni
Modello C (cambio cognome) e/o Modello D (cambio nome) per minorenni

N.B. Nel formulario dovrenno essere in particolare indicate le ragioni della richiesta. Queste devono essere adeguatamente motivate ed eccezionali.

– Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal richiedente attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati (scarica modello di autocertificazione maggiorenni)

– Eventuale documentazione a corredo dell’istanza

– Fotocopia di un documento d’identità

– Dichiarazione di assenso cambiamento/aggiunta/abbandono cognome) degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi.

– Prova del pagamento di Euro 16.00 effettuabile in una delle seguenti modalità:

a) marca da bollo da Euro 16.00 acquistabile in Italia presso le tabaccherie e da attaccare al modulo di domanda nello spazio “bollo”;

b) pagamento dell’imposta di Euro 16.00 direttamente alle Prefetture competenti tramite bonifico bancario attraverso il sito Pagopa (https://www.pagopa.gov.it/) . Si prega di allegare la ricevuta.

c) pagamento dell’importo di Euro 16.00 tramite bonifico bancario utilizzando i seguenti riferimenti:

BENEFICIARIO: Ministero dell’Economia e delle Finanze

IBAN: IT79Z0100003245BE00000000QK

BIC: BITAITRRENT

CAUSALE: ‘codice fiscale del contribuente’ – Bollo su istanza Prefettura – anno di riferimento (AAAA) oppure mese/anno (MM/AAAA)

ATTENZIONE: Il Consolato non ha modo di intervenire nel pagamento attraverso Pagopa, per il quale si prega di contattare direttamente i gestori del sito, ovvero di provvedere con marca da bollo in alternativa. Si prega di astenersi dall’inviare richieste in proposito, alle quali non potremo risponder

Se la richiesta sarà ritenuta meritevole di accoglimento, il richiedente (residente in questa Circoscrizione consolare) sarà autorizzato, con decreto del prefetto, a far affiggere per trenta giorni all’albo del Consolato Generale il sunto della domanda.

Chiunque ritenga di averne interesse può proporre opposizione.

Trascorso il termine di trenta giorni senza opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la durata, rilasciata dal Consolato.

Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o cognome.

Sarà cura del richiedente provvedere a far annotare sul proprio atto di nascita (contattando il Comune italiano) il decreto che autorizza il cambio cognome.

CASI PARTICOLARI

Cambio cognome a seguito di matrimonio
La donna italiana coniugata conserva per legge il proprio cognome da nubile nel passaporto e negli altri documenti che la riguardano. La legge italiana non prevede il cambiamento di cognome per la donna sposata. Questa può, ma non è obbligatorio, richiedere che sia aggiunto al proprio cognome da nubile, quello da coniugata con una annotazione alla pag. 4 del passaporto facendone richiesta all’Ufficio Passaporti. NB. Nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato all’estero, occorre che lo stesso sia regolarmente trascritto in Italia ai fini dell’inserimento del cognome del coniuge alla pag. 4 del passaporto.

Cambio di nome e/o cognome a seguito di cambio sesso

Per questo tipo di richieste si prega di inviare la domanda direttamente al Tribunale competente in Italia. Infatti, nell’ordinamento italiano le richieste di cambiamento di NOME che accompagnino richieste di cambiamento di SESSO sono di competenza unicamente del Tribunale competente italiano della Provincia in cui è ubicato il Comune di nascita o di trascrizione del proprio certificato di nascita.

Per ulteriori informazioni: statocivile.nizza@esteri.it