NASCITA
Il decreto-legge n.36/2025 e la successiva legge di conversione n.74 del 23/05/2025 hanno introdotto importanti modifiche alla trasmissione della cittadinanza italiana. Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992 limita i meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza e si applica anche alle richieste di trascrizione dell’atto di nascita del figlio minorenne nato all’estero da un cittadino italiano.
Pertanto un minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano.
Ai sensi della nuova normativa, egli è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita) solo se ricorre almeno una delle seguenti casistiche:
CASO 1)
Il minore stesso non possiede né può ottenere un’altra cittadinanza .
Si considera possedere un’altra cittadinanza il minore che acquista la cittadinanza straniera in maniera del tutto automatica, ad esempio:
- la acquisti iure sanguinis da uno dei genitori;
- la acquisti iure soli (es. per nascita in Paesi che applicano questo principio);
- la acquisti tramite semplice dichiarazione, senza possibilità di diniego da parte delle autorità estere (ad esempio, per “cittadinanza a seguito di opzione” da effettuarsi per i figli nati all’estero). IMPORTANTE: anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.
Per il minore nato all’estero da due cittadini in possesso esclusivamente della cittadinanza italiana: aggiungere alla documentazione di richiesta di trasmissione dell’atto di nascita, documentazione che dimostri che entrambi i genitori siano in possesso della sola cittadinanza italiana (per escludere il possesso della cittadinanza francese inviare, ad esempio, una copia della carte électorale délivrée à un citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France oppure una attestation d’inscription sur les listes complémentaires européennes et/ou complémentaires municipales da scaricare al seguente link https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788).
CASO 2)
Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a.
Si precisa che se il genitore cittadino italiano ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana (non rileva in questo caso la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana). Non rileva la residenza in Italia del genitore straniero.
Aggiungere alla documentazione di richiesta di trasmissione dell’atto di nascita anche un certificato storico anagrafico/certificato storico di residenza del genitore cittadino italiano da richiedere al Comune/i italiano/i dove si è risieduto per almeno 2 anni continuativi.
CASO 3)
Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana.
Aggiungere alla documentazione di richiesta di trasmissione dell’atto di nascita idonea documentazione rilasciata dalle Autorità competenti che attesti il non possesso di altre cittadinanze da parte del genitore italiano (per escludere il possesso della cittadinanza francese inviare ad esempio una copia della carte électorale délivrée à un citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France oppure una attestation d’inscription sur les listes complémentaires européennes et/ou complémentaires municipales da scaricare al seguente link https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788).
Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione (attestation sur l’honneur) sul mancato possesso di altra cittadinanza.
CASO 4)
Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
Aggiungere alla documentazione indicata di richiesta di trasmissione dell’atto di nascita documentazione rilasciata dalle Autorità competenti che attesti il non possesso di altre cittadinanze (se il nonno/a risiede in Francia, verificare la documentazione indicata al punto precedente).
Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione (attestation sur l’honneur) sul mancato possesso di altra cittadinanza.
ATTENZIONE!
Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso della documentazione richiesta necessaria alla verifica della trasmissibilità della cittadinanza italiana. La responsabilità di fornire tali prove è esclusivamente a carico del richiedente. Questo Consolato si riserva di chiedere eventuale documentazione integrativa. In tal caso, le richieste ritenute incomplete saranno rifiutate con formale provvedimento di preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, a seguito del quale il richiedente avrà 10 giorni di tempo per fornire eventuali osservazioni o documentazione integrativa.
Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.
Tuttavia, qualora non si rientri in una delle categorie sopra esposte, la nuova legge permette in alcuni casi l’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge attraverso una Dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana per i minori stranieri figli di cittadini italiani per nascita (Jure sanguinis)
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Modalità di presentazione della richiesta di trascrizione
La richiesta può essere presentata:
- direttamente al proprio Comune di iscrizione AIRE (in questo caso è necessario rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile comunale);
- oppure a questo Consolato Generale. Non è necessario prenotare un appuntamento: la documentazione deve essere spedita per posta IN ORIGINALE al seguente indirizzo :
Consulat Général d’Italie à Nice – Ufficio Stato Civile
72 Boulevard Gambetta – 06000 – Nice
ATTENZIONE: l’atto di nascita da presentare è diverso a seconda che il minore da registrare è nato in costanza di matrimonio o è nato fuori dal matrimonio.
Se nato da genitori non coniugati (fuori dal matrimonio) la documentazione da produrre è diversa a seconda che:
- Sia stato riconosciuto da entrambi i genitori prima della nascita
- Sia stato riconosciuto dal padre prima, dopo o al momento della nascita
Di seguito i differenti casi da leggere con attenzione:
- FIGLIO/A NATO FRANCIA DA GENITORI CONIUGATI
- FIGLIO/A NATO IN FRANCIA DA GENITORI NON CONIUGATI
- FIGLIO/A NATO A MONACO PRINCIPATO DA GENITORI CONIUGATI
- FIGLIO/A NATO A MONACO PRINCIPATO DA GENITORI NON CONIUGATI
ATTRIBUZIONE DEL NOME PER I NATI DOPO IL 1 GENNAIO 2013
Dal 1° gennaio 2013, l’art. 5, comma 2, della legge 219/2012, sostituisce l’art. 35, D.P.R. n. 396/2000: il nuovo testo prevede: “il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da uno o più nomi, anche separati, non superiori a tre” (comma 1 dell’art. 35 novellato) e dispone: “nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi (comma 2 dell’art. 35 novellato) e sui documenti di identità”.
ATTRIBUZIONE DEL COGNOME MATERNO
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno oltre a quello paterno.
Anche gli atti di nascita stranieri di figli di genitori ENTRAMBI ESCLUSIVAMENTE ITALIANI che già rechino il cognome materno in aggiunta a quello paterno diventano ricevibili nell’ordinamento italiano e direttamente trascrivibili.
Per ulteriori informazioni: statocivile.nizza@esteri.it