Autenticazione amministrativa di firma
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni, già in possesso di un’altra amministrazione, relativi a cittadini italiani e dell’Unione europea nonché a cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia.
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà (artt. 46 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che sono, alternativamente, sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritte e presentate dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Se, tuttavia, la dichiarazione dev’essere esibita a soggetti diversi da amministrazioni pubbliche e gestori di servizi pubblici oppure a questi ultimi ai fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici, è necessario che la firma del dichiarante sia autenticata da un pubblico Ufficiale, il quale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio (art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Per i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare la suddetta attività di autenticazione può essere svolta da un funzionario del Consolato Generale. Per procedere all’autentica consolare della firma è necessario presentarsi personalmente presso l’Ufficio consolare muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Ai fini dell’erogazione del servizio, è previsto il pagamento dei diritti consolari pari a Euro 20 (art. 24 Tabella dei diritti consolari).
Autenticazione di fotocopia
Il Consolato Generale effettua copie conformi di documenti originali dietro presentazione dell’originale di un documento italiano e della sua copia fotostatica. Ai fini dell’erogazione del servizio, è previsto il pagamento dei diritti consolari pari a Euro 10 per ogni foglio (art. 71 tabella dei diritti consolari).
NOTA BENE
L’autentica di firma effettuata dall’Ufficio consolare è un’autentica amministrativa (che serve unicamente a provare la provenienza e l’autenticità della firma apposta, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore, senza entrare nel merito del contenuto dell’atto) e non equivale all’autentica notarile (che serve non soltanto a provare l’autenticità della firma, ma anche ad attestare che il contenuto dell’atto sia conforme alla legge e non sia contrario al buon costume e all’ordine pubblico). In attuazione dell’art. 28 del D. Lgs. 71/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 limita, a partire dal 1° gennaio 2012, l’erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia. A decorrere dal 1° gennaio 2012 questo Ufficio consolare non può più effettuare autentiche di firma notarili, in calce a scritture private, procure o altri atti ad attinenza patrimoniale. In questi casi sarà necessario rivolgersi ai notai in loco oppure in Italia. Per ulteriori informazioni clicca QUI